Fondo perduto: case di esclusione sanzioni
Con la Risposta all’istanza di interpello 20 settembre 2021, n. 617, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il contributo a fondo perduto ex art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) risulti percepito indebitamente a causa di un chiarimento ministeriale emanato successivamente all’erogazione, il contribuente è tenuto a restituire l’importo del contributo stesso, comprensivo degli interessi, ma senza applicare le sanzioni (in termini analoghi l’Agenzia si era espressa con la Risposta 8 settembre 2021, n. 581).
Per l’Agenzia, nelle situazioni quali quella descritta, si rende applicabile la Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, secondo cui – per effetto dell’art. 10, comma 3, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – le sanzioni non sono dovute nel caso in cui il contribuente che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione di una circolare si accorga di “avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti” con la citata circolare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 212/2000, le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.