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Fondi comuni UE: presupposti per l’esenzione dei dividendi

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La presenza di un fondo di investimento alternativo (FIA) nel registro centrale pubblico gestito dall’ESMA può essere considerato un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo ai fini di beneficiare del regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi UE/SEE introdotto nell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 dal comma 631 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 148/E dell’11 luglio 2024.

Il regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi comuni d’investimento istituiti nella Ue o nello spazio economico europeo (SEE), con gestore vigilato, riguarda gli utili percepiti dal 1° gennaio 2021, come indicato nel comma 632 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020.

L’esenzione in parola, ricorda l’Agenzia, nasce dall’esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dagli OICR UE (o SEE), tenuto conto che la commissione europea (Eu Pilot 8105/15/Taxu) ha considerato tale divergenza contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nella UE e nello SEE (articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento della Ue).

Secondo quando chiarito in passato dal fisco, l’esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM (risposte ad interpello n. 327/E/2021 e n. 409/E/2023).

A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.

L’Agenzia ammette tuttavia che la presenza di un fondo di investimento alternativo (FIA) nel registro centrale pubblico gestito dall’ESMA può essere considerato un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo ai fini di beneficiare del regime di esenzione. Nel caso in esame, l’Istante dichiara di qualificarsi come FIA, ai sensi della normativa francese, e che tale qualificazione si evince oltre che dallo Statuto anche dall’evidenza tratta dal registro dei FIA tenuto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA, nota anche come AESFEM).

Pertanto, deve ritenersi che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione qualificata nell’ambito di una holding industriale non è imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 633, della legge di bilancio 2021.

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