Flat tax incrementale con ricalcolo degli acconti
I contribuenti che opteranno in dichiarazione dei redditi per l’applicazione della flat tax incrementale, art. 1, commi 55-57, della L. n. 197/2022, sono tenuti al ricalcolo degli acconti.
Infatti, in base al comma 57 della legge citata, “nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56”.
Dunque, ai fini del calcolo degli acconti si deve considerare un’imposta normalizzata ossia che non tenga conto della tassa piatta eventualmente applicata. Per il contribuente rimane ferma la possibilità di applicare il metodo previsionale ai fini Irpef.
Per individuare gli acconti da versare, nel rigo RN 61 del modello Redditi PF, si dovrà procedere nei seguenti termini:
- Col. 1 (Casi Particolari): barrare la casella;
- Col. 2 (Reddito complessivo ricalcolato): reddito complessivo (rigo RN1), dunque tenendo conto anche del reddito indicato nel rigo LM14 colonna 2;
- Col. 3 (Imposta netta ricalcolata): imposta netta ricalcolata;
- Col. 4 (Importo differenza ricalcolata), nuovo importo differenza sul quale sono dovuti gli acconti.
Verifica obbligo versamento acconto P.F. (regole generali) | |
Obbligo versamento acconto |
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Rate acconto |
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Metodo storico | Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2024. |
Metodo previsionale | Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”. |
Convivenza tra i due metodi | Il metodo può cambiare da tributo a tributo. |
Sui termini di versamento, l’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata in data 14 giugno, ha confermato che, anche rispetto ai versamenti della flat tax è possibile:
- la rateazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini per il tax day (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- per i soggetti ISA effettivi e non la proroga per il versamento delle imposte al 31 luglio, ex art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024.
Per tali ultimi soggetti è ammesso anche il pagamento entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.