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Fissata la misura del credito d’imposta destinato alle fondazioni bancarie

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Ai sensi dell’art. 62, comma 6, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), a decorrere dal 2018 alle fondazioni di origine bancaria (FOB) – di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 – è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento dei versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (Fun).

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la norma è stata attuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto 4 maggio 2018, il cui art. 2 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno;
  2. detto credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni per gli anni successivi.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2019, n. 1415523, viene fissata nella misura del 46,4068306637284 per cento la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione per il 2019.

Si ricorda che il Fondo unico nazionale – istituito dal primo comma del richiamato art. 62 del D.Lgs. n. 117/2017 al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV (Centri di servizio per il volontariato) – è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, ed è amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (Onc).

Si ricorda che il citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – contenente il Codice del Terzo Settore – introduce la nuova disciplina relativa agli enti no profit: alcune disposizioni sono entrate in vigore da subito, altre a decorrere dal 1° gennaio 2018, mentre altre ancora saranno operative soltanto per effetto dell’emanazione del decreto ministeriale che istituirà il Registro unico nazionale del Terzo Settore: in tale ambito rientra anche la riforma tributaria applicabile a tale tipologia di enti.

L’iscrizione al suddetto registro rappresenta un adempimento richiesto non per la costituzione dell’ente, ma per poter usufruire della normativa fiscale di vantaggio.

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