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Firmato il decreto ministeriale che potenzia il processo penale telematico

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Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato il decreto ministeriale che potenzia il processo penale telematico: per effetto delle nuove regole, denunce, querele e relative procure speciali, istanze di opposizione alla richiesta di archiviazione, nomina del difensore, revoca e rinuncia al mandato difensivo, potranno essere depositate in via telematica. Tali atti, quindi, vanno ad aggiungersi a quelli per i quali tale facoltà era già prevista (cioè atti e documenti di polizia giudiziaria, memorie, istanze e documenti successivi alla chiusura delle indagini preliminari).

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 221, comma 11, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con apposito decreto ministeriale è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento direttoriale. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento;
  2. ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), in deroga all’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020, fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica avviene esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con apposito provvedimento direttoriale, anche in deroga al decreto emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

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