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Blocco fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti

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Tra le misure introdotte dal decreto “Sostegni-bis” – approvato giovedì 20 maggio dal Consiglio dei Ministri – vi è il differimento di due mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione”: lo ha confermato la stessa Amministrazione fiscale attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.

La sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano inoltre sospese le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. La norma precisa peraltro che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Il provvedimento prevede inoltre quanto segue:

  1. il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione;
  2. per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
  3. attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

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