Fino al 30 aprile “congelati” anche fermi amministrativi e pignoramenti
I versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, sono sospesi fino a quest’ultima data (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021 (è comunque possibile presentare un’istanza di rateizzazione).
Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 – Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.
È sospeso anche il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021; tali rate devono comunque essere versate entro il 31 maggio 2021.
Durante il citato periodo di sospensione (quindi fino al 30 aprile 2021), Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (come fermi amministrativi ed ipoteche) o esecutiva (ad esempio, pignoramenti).
Sono alcuni dei chiarimenti forniti – attraverso alcune FAQ – da Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), attualmente all’esame del Parlamento.
Si ricorda inoltre che l’art. 4 del decreto prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:
- alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.