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Fatture passive “dimenticate” e diritto alla detrazione IVA

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L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l’imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).

Secondo l’Amministrazione finanziaria (circolare 1/E/2018), il termine per l’esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, cioè l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • formale, cioè il possesso di una valida fattura.

A partire da tale momento, previa registrazione della fattura, si può dunque operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano entrambi i presupposti citati (e con riferimento al medesimo anno).

Nel caso di un acquisto con IVA esigibile nel 2023, per il quale si è ricevuta la fattura nel medesimo anno, pertanto, l’ultima chiamata per il diritto alla detrazione è scaduto lo scorso 30 aprile 2024, termine di presentazione del modello IVA 2024. Cosa fare, quindi, ove si fosse mancata la scadenza?

Il rimedio è quello della dichiarazione IVA integrativa, da presentare non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre 2029. Come confermato dall’Agenzia, infatti, i soggetti passivi che non hanno esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a fatture d’acquisto ricevute nel 2023 possono:

  • integrare l’originaria dichiarazione IVA trasmessa,
  • senza che sia applicabile alcuna sanzione (Agenzia delle Entrate risposta a interpello n. 479/2023).

Si ricorda che i commi 6-ter e 6-quater dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 disciplinano l’utilizzo dell’eventuale credito emergente dalla dichiarazione “integrativa”. In particolare:

  • il comma 6-ter dispone che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ovvero, chiesto a rimborso (sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata l’integrativa i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, comma 9, del D.P.R. IVA);
  • il comma 6-quater dispone che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata l’integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972 ovvero utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati “a partire” dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

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