Fatturazione elettronica utilizzata anche per controlli dell’Agenzia delle Dogane
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Nella Legge di Bilancio 2025 al comma 80 dell’art. 1 viene trattato il tema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
In particolare:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane (attualmente prevista per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 504/1995 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise);
- di conseguenza, non solo la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, ma anche l’Agenzia delle dogane, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.
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