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Fatturazione elettronica obbligatoria, la CNA chiede un semestre di sperimentazione e una proroga per i carburanti

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Rinviare al 2019 l’obbligo previsto per la fatturazione elettronica della cessione di carburante, in partenza dal prossimo 1° luglio, consentendo l’avvio simultaneo dell’adempimento per tutti i soggetti, e prevedere un semestre di sperimentazione durante il quale ammettere il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale. Queste le richieste espresse in un Comunicato Stampa diffuso il 20 aprile scorso dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa a commento dell’autorizzazione alla fatturazione elettronica obbligatoria concessa dall’Unione Europea dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

L’eventuale proroga di tale autorizzazione temporanea dal parte della UE – ricorda la CNA – sarà subordinata al verificarsi di tre condizioni:

  1. sia risultato efficace il contrasto all’evasione Iva;
  2. sia stata realizzata una semplificazione nella riscossione delle imposte;
  3. non si sia verificato alcun aumento degli oneri amministrativi sulle imprese.

“È evidente che per le imprese la fatturazione elettronica obbligatoria costringe a sostenere nuovi costi e a mettere in atto sforzi organizzativi ingenti che non possono rischiare di essere vanificati dopo tre anni”. È quindi importante che l’avvio dell’obbligo avvenga solamente quando avremo la relativa sicurezza che tutto possa funzionare regolarmente. Dobbiamo evitare  – si ribadisce nella nota – che tutto si trasformi in un aumento degli oneri e dei costi amministrativi a carico delle imprese”.

Si ricorda in proposito che, con la Decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018 , il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia ad introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano e nei confronti dei consumatori finali, concedendo una deroga agli artt. 218232 della direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Nella richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Commissione UE il 27 settembre 2017, l’Italia ha motivato il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria – in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI – con la possibilità per l’amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori e, quindi, di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.

Con la Decisione in commento il Consiglio UE ha quindi deliberato:

  1. l’autorizzazione (in deroga all’art. 218 della direttiva n. 2006/112/CE) ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della predetta direttiva;
  2. l’autorizzazione (in deroga all’art. 232 della direttiva n. 2006/112/CE), a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, salvo il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/CE.

Deroga che trova applicazione dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, salva la possibilità di richiederne la proroga.

L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto ad opera della legge di Bilancio (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha effetto:

  • a decorrere dal 1° luglio 2018, per le spese relative all’acquisto di carburante per autotrazione, nonchè per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con una Amministrazione pubblica;
  • con effetto dal 1° gennaio 2019, in via generalizzata per tutte le operazioni effettuate tra i soggetti privati.

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