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Fatturazione elettronica, l’Agenzia spiega come è cambiato il regime sanzionatorio dopo il 30 settembre

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Per le prestazioni effettuate dal 1° al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con pagamento “30 giorni data fattura fine mese”, doveva essere trasmessa entro il 12 novembre 2019 (cioè entro il 12° giorno successivo): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 dicembre 2019, n. 528.

Nell’occasione è stato inoltre chiarito quanto segue:

  1. in caso di mancata emissione della fattura in tale termine, si rendono applicabili, per ciascuna violazione, le seguenti sanzioni:
    1. tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (art. 6, comma 1, primo periodo, e comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
    2. da 250 a 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, trattandosi di violazione di natura formale (art. 6, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Circolare Agenzia Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E);
  2. all’ipotesi prevista al punto 1. va equiparata la tardività di tale adempimento (Circolare 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1), derivante dalla trasmissione non tempestiva allo SdI;
  3. solo con riferimento alle operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d’imposta 2019, opera l’esimente prevista dall’art. 10, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (modificativo dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), secondo cui le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
  4. fino al 30 settembre 2019, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le stesse sanzioni si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo” (Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, punto 4.1), ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso;
  5. di conseguenza, ha affermato l’Agenzia, dopo il 30 settembre 2019 si applica la sanzione da 250 a 2mila euro per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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