Fatturazione B2C. Consultazione senza espressa adesione
Le fatture elettroniche emesse verso i consumatori finali (operazioni B2C) potranno essere visionate e scaricate dagli stessi consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’espressa adesione al servizio di consultazione.
La novità è contenuta nell’art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023, c.d. decreto Anticipi che interviene sul comma 3 , quarto periodo dell’art.1del D. Lgs. n. 127/2015.
Nelle operazioni B2C, salvo espressa rinuncia dell’acquirente consumatore finale, l’esercente è tenuto a rilasciare la copia cartacea (o, ad esempio, pdf per email) della fattura elettronica in transito dallo S.d.I.
Il cliente privato può anche comunicare un indirizzo PEC laddove volesse ricevere la fattura elettronica, in tale caso la stessa sarà recapitata in formato XML.
Detto ciò:
- ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale;
- in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche ai consumatori finali persone fisiche un servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
In linea con le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.
Il nuovo decreto Anticipi invece elimina la previsione della necessaria adesione.
Da qui, le fatture elettroniche emesse verso i consumatori finali (operazioni B2C) potranno essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’espressa adesione.
Quasi sicuramente sarà necessario un ulteriore intervento del Garante della Privacy per meglio definire i paletti operativi della novità del decreto Anticipi.
La novità assume particolare importanza, anche in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2024, tutti gli operatori commerciali saranno tenuti a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica. Si pensi ad esempio ai contribuenti in regime forfettario con ricavi/compensi 2021 non superiori a 25.000 euro.