Fattura elettronica, sanzione piena per l’omesso versamento conseguente ad una liquidazione errata
In materia di fatturazione elettronica, la moratoria delle sanzioni – prevista per l’emissione tardiva del documento – non si applica alle ipotesi di omesso versamento conseguente ad una liquidazione errata: l’importante chiarimento è stato fornito ieri dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.
Si ricorda che l’art. 10 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) esclude, almeno nel periodo transitorio, l’applicazione di sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Al riguardo, le Entrate hanno affermato che detta riduzione si applica esclusivamente alla sanzione relativa al ritardo nell’emissione della fattura elettronica (art. 6 del D.Lgs. 471/1997) e non anche a quella riferita alla irregolare liquidazione dell’imposta o al relativo omesso versamento.
Diversamente sarà necessario ricorrere al ravvedimento operoso, versando in maniera differenziata la sanzione per il ritardo di emissione della fattura elettronica e la sanzione per l’omesso versamento.