Fattura elettronica per servizi di pubblica utilità, restano applicabili le “vecchie” procedure di registrazione
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Sono tenuti ad emettere la fattura elettronica anche i soggetti (compresi i Comuni) che gestiscono i servizi di somministrazione di acqua, gestione dei rifiuti e di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 novembre 2019, n. 476 .
Al riguardo, in particolare, è stato sottolineato quanto segue:
- l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche – con conseguente obbligo di fatturazione elettronica – non fa venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del citato D.M. 370/2000; ciò in quanto la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ‘ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore” (Risoluzioni 19 ottobre 2015, n. 88/E e 25 novembre 2015, n. 98/E);
- a questo settore continuano ad applicarsi le procedure semplificate di registrazione previste dall’art. 2 del D.M. 370/2000;
- resta ferma inoltre l’applicazione dell’art. 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche – che possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine dev’essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi – deve tenersi conto di “tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa. Si ricorda per completezza che le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, “sono da considerarsi tali sotto ogni profilo” (Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 settembre 2018, n. 68/E ).
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