Fattura elettronica per i carburanti, la proroga incassa l’ok del Senato
Con 159 voti a favore, 51 contrari e 68 astenuti, ieri l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge A.S. 542, di conversione del D.L. 28 giugno 2018, n. 79ella votazione sono stati respinti tutti gli emendamenti riferiti all’art. 1, volti a prevedere la possibilità di utilizzare il bollettario cartaceo fino al 31 dicembre 2019 e a sopprimere le sanzioni per i subappaltatori.
Il testo passa ora alla Camera.
Il provvedimento – che scadrà il 27 agosto – dispone il rinvio di sei mesi (e quindi al 1° gennaio 2019) dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, uniformandolo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. Ne consegue che fino alla fine dell’anno si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno e la detrazione dell’Iva. Rimane comunque l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi, di pagare gli acquisti di carburante mediante strumenti tracciabili diversi dal contante, come previsto dal Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.
Nessuna proroga, invece, per quanto attiene agli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in vigore dallo scorso 1° luglio.
Le stesse considerazioni valgono per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione – anch’esso in vigore dal 1° luglio 2018 – le cui regole tecniche sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701 .
Si ricorda in proposito che con la Nota 5 luglio 2018, n. 73285, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impartito le istruzioni operative per ottemperare ai nuovi obblighi di trasmissione dei corrispettivi e precisato che la prima trasmissione delle informazioni deve avvenire entro il 31 agosto 2018.