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Fattura elettronica operatori sanitari: si allunga il divieto

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Il D.L. n. 202/2024, c.d Decreto Milleproroghe, post approvazione del ddl di conversione in legge da parte del Senato, allunga dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto all’art. 3, comma 6.

“All’art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»”.

Nel complesso, per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O in alternativa in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E 2019.

Nello specifico, il divieto è previsto:

  • dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
  • dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI.

Fatturazione elettronica operatori sanitari – Divieto/obbligo fatturazione elettronica SdI
Fatturazione prestazioni sanitarie a privati (ad esempio fisioterapista che fattura a privato) Divieto
Fatturazione prestazioni sanitarie a privati con opposizione all’invio dei dati al S.T.S Divieto
Fatturazione prestazioni sanitarie a soggetti giuridici (associazione sportive, società sportive) Obbligo F.E tramite SdI, senza indicazione del nome dell’atleta “paziente” (vedi risposta n. 307/2019)
Partecipazione a corsi/convegni in qualità di relatore da parte del professionista sanitario. Obbligo F.E tramite SdI
Vendita auto professionista sanitario (medico ad esempio) utilizzata per lo svolgimento della propria attività Obbligo F.E tramite SdI
Fattura a privato separata prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie Le prestazioni non sanitarie sono documentate tramite F.E (in transito dallo SdI) solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente
Degenza in strutture sanitarie vs privato Divieto, anche se la fattura non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI)

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