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Fattura elettronica, aggiornate le FAQ dell’Agenzia Entrate

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Tenuta del registro delle deleghe, procedura per il conferimento/revoca delle deleghe con modalità massiva o puntuale, uso della fatturazione differita, adozione dei registri sezionali per la registrazione delle fatture, invio delle autofatture allo SdI in caso di reverse charge. Questi e altri importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito.

Con riferimento, in particolare, al registro delle deleghe, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. il registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante, al fine di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica;
  2. può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico, e richiede la compilazione dei campi previsti nel Provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate;
  3. deve essere tenuto obbligatoriamente nei casi di invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe (punto 4.3 del Provvedimento sopra citato) e invio tramite PEC del file firmato digitalmente (punto 4.8 del provvedimento);
  4. eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione che indichi che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del predetto provvedimento.

L’Agenzia chiarisce inoltre la procedura corretta da adottare per il conferimento e la revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, effettuati tramite invio massivo o puntuale dei dati (punto 4.3 del Provvedimento n. 291241/2018 ):

  1. acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l’autentica della firma);
  2. invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione della delega, con l’indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
  3. conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d’identità del delegante;
  4. istituzione di un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

Viene altresì precisato che la medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con il modello approvato con provvedimento n. 117689 del 13 giugno 2018  e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

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