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Familiari a carico: la compilazione si complica con l’AUU

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L’art. 10, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha disposto l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico e contestualmente ha rivisto il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, apportando una serie di modifiche direttamente sull’art. 12, TUIR.

A seguito dei cambiamenti introdotti, dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico con meno di 21 anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e con disabilità;
  • e viene abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui al comma 1-bis, art. 12, TUIR.

Dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 continuano, invece, ad applicarsi le “vecchie regole”; cioè per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni previste dall’art. 12, TUIR, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e le deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

In sintesi, quindi, il limite reddituale per considerare fiscalmente a carico il coniuge, gli altri familiari ed i figli di età superiore a 24 anni, è pari a € 2.840,51; solo per i figli di età non superiore a 24 anni, detto limite (dal 2019) è stabilito in € 4.000,00:

Componenti nucleo Soglia
Figli over 24, altri familiari e coniuge 2.840,51 euro
Figli under 24 4.000 euro

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale, il limite reddituale per considerare i figli a carico ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, rileva unicamente per i figli con più di 21 anni.

Al fine di permettere la corretta indicazione dei mesi per cui si richiedono le detrazioni per carichi familiari, in base alle diverse discipline presenti nel 2022 (gennaio/febbraio e da marzo a dicembre), nel modello sono state inserite le due nuove colonne:

  • “9”, in cui vanno indicati i mesi in cui i figli, tra gennaio e febbraio, sono stati a carico;
  • “10”, in cui vanno inseriti i mesi in cui i figli con più di 21 anni, tra marzo e dicembre, sono stati a carico. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione in esame, ad esempio nel caso in cui il figlio fosse nato a maggio 2022 (per cui è stato percepito il solo assegno unico), il prospetto va ugualmente compilato; i dati presenti sono infatti necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Nella nuova colonna 9 va indicato: “1”, se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o febbraio; “2”, se il figlio è stato a carico in tutti e due i mesi. Ad esempio, se il figlio è nato il 20 febbraio 2022, si indica 1.

Nella nuova casella 10, si indica “10”, se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il periodo da marzo a dicembre 2022. Nel caso in cui sia stato a carico solo per alcuni dei mesi sopra indicati, si riporta il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, se il figlio compie 21 anni a settembre, in tale colonna si indicherà 4. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2022, tale colonna non va compilata.

Nel rigo 6 “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli” si indica la percentuale riferita alla ulteriore detrazione (€ 1.200,00) riservata ai contribuenti con almeno 4 figli a carico.

L’ulteriore detrazione è riconosciuta a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento (circolare 4 aprile 2008, n. 34): pertanto, ad esempio, non rileva che il quarto figlio sia nato il 31 dicembre 2022.

Si ricorda che per il 2022 tale detrazione è ammessa unicamente per i mesi di gennaio e febbraio 2022 ed è di conseguenza pari ad € 200,00 (€ 1.200 x 2/12).

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