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Fallimento dell’appaltatore, sospensione del pagamento inapplicabile in caso di scioglimento del contratto di appalto

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In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest’ultimo al subappaltatore – si riferisce all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa “in bonis”. Pertanto non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si sciolga. Di conseguenza:

  1. la stazione appaltante è tenuta a versare al curatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto;
  2. il subappaltatore dev’essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell’ordine delle cause di prelazione.

È il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili con la sentenza 14 gennaio 2020, n. 5685, depositata lo scorso 2 marzo.

La pronuncia sottolinea inoltre che il curatore – che ha “l’amministrazione del patrimonio fallimentare” (art. 31 della legge fallimentare) – è gravato dall’onere di attivare ogni iniziativa utile alla procedura diretta al recupero dell’attivo fallimentare, e quindi anche del corrispettivo del contratto di appalto, al fine di soddisfare la massa dei creditori nel miglior modo possibile. E – hanno aggiunto i giudici di legittimità – qualora si ipotizzasse che la stazione appaltante sia legittimata ad opporre al curatore (che agisca in giudizio per ottenere il pagamento) le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’appaltatore fallito, compresa quella di sospensione del pagamento, sarebbe confermato che in caso di fallimento la sospensione non potrebbe operare incondizionatamente, “ma dovrebbe assumere le vesti di una eccezione (di inadempimento) comunque rimessa a una valutazione giudiziale che tenga conto anche delle contestazioni dell’appaltatore circa la regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore”.

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