Fallimenti, nota di variazione entro il termine previsto per il reclamo
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La nota di variazione dev’essere emessa entro il termine di 90 giorni previsto per la proposizione dell’azione di reclamo contro il decreto che dispone la chiusura della procedura fallimentare: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2019, n. 438 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte (oppure se ne riduca l’ammontare imponibile) in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) o di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del medesimo provvedimento, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola ai sensi dell’art. 25 del decreto Iva;
- in merito alla portata di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha a più riprese chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento (Circolari 17 aprile 2000, n. 77/E e 7 aprile 2017, n. 8/E).
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