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F24 INPS: soppressione delle causali “AC – CC” e nuovi codici per restituire il CFP del Superbonus

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Con nota n. 130228 del 5 dicembre 2023, l’INPS ha chiesto la soppressione delle causali contributo “AC – CC Artigiani – Commercianti Condoni/Bonus Sanzioni”. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 8/E del 29 gennaio 2024ha disposto la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato.

Inoltre, sempre il 29 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi identificativi (uno per il capitale, gli altri rispettivamente per gli interessi e la sanzione).  Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, erogato, in caso di lavori edilizi agevolati, alle persone meno abbienti, per consentire alle stesse di accedere al Superbonus.

L’art. 9, comma 3 , del decreto “Aiuti-quater”, ricordiamo, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di coloro che eseguono interventi da Superbonus e che si trovano in determinate condizioni reddituali. Con il D.M. del MEF del 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dell’aiuto, mentre con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023  sono stati messi a punto il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.  In tale ultima occasione, l’Agenzia ha precisato che:

  • “le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, […] versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472”, ossia usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Quindi, per riversare spontaneamente la somma ricevuta sul proprio conto indebitamente, gli interessi e la relativa sanzione, il contribuente indicherà, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” dell’“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide):

  • “8158” per il capitale
  • “8159” per gli interessi
  • “8160” per la sanzione

nelle sezioni “Contribuente” e “Erario ed altro” del modello. Nella prima, dovrà riportare, negli omonimi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi è tenuto al versamento. Nella sezione “Erario ed altro”, invece dovrà indicare nel campo:

  • tipo”, la lettera “R
  • “elementi identificativi”, nessun valore
  • “codice”, uno dei codici tributo appena istituiti
  • “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA“
  • “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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