F24 anche a seguito della registrazione degli atti del giudice chiesta dal Fisco
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È stato emanato il provvedimento direttoriale che estende l’utilizzo del modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- le nuove regole si applicheranno alle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23;
- fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con il modello F23, sia con il modello F24;
- i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nel provvedimento stesso.
Si ricorda infine che:
- ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti all’imposta di registro;
- il tributo dev’essere calcolato anche sugli atti enunciati nel provvedimento e non registrati, ai sensi dell’art. 22 del medesimo provvedimento;
- il D.M. 8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l’altro, ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.
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