Extra profitti delle banche: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta straordinaria
Con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 , l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta, a carico di banche e istituti di credito, da applicare sull’incremento dei margini di interesse e, nell’eventualità, gli interessi e le sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
Come noto, l’art. 26 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 ha istituito, per l’anno 2023 un’imposta straordinaria sui margini di interesse (c.d. extra profitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In particolare, il comma 6 del citato art. 26 del D.L. n. 104 del 2023 prevede che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, la risoluzione in argomento istituisce i seguenti codici tributo:
- “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
- “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
- “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.