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Export e import di mercurio: in chiaro i controlli doganali

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Con la circolare n. 4/D del 18 marzo 2025 , l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per i controlli doganali relativi al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Tale regolamento ha infatti introdotto alcune restrizioni all’esportazione e all’importazione di mercurio. Con D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189 è stata adottata invece la disciplina nazionale relativa alle sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione delle norme previste dal suddetto regolamento.

Con riferimento ai controlli doganali la circolare chiarisce in particolare che:

  • per i casi di importazione, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono sospendere lo svincolo, ed informare, senza indugio l’Autorità di sorveglianza del mercato per il mercurio è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il MASE, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione, potrà comunicare all’ufficio doganale:
    • l’approvazione all’immissione in libera pratica;
    • la non ammissione all’importazione;
    • il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (cd.comunicazione interlocutoria);
    • di aver emanato un provvedimento in cui indica all’Operatore economico le eventuali misure da intraprendere da parte dello stesso entro un periodo determinato. In tal caso resta la sospensione dello svincolo;
    • in caso di mancata risposta entro il suddetto termine di quattro giorni lavorativi l’ufficio doganale procede con lo svincolo, fatti salvi i restanti controlli.
  • per i casi di esportazione, invece, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono direttamente contattare la predetta Autorità di sorveglianza per ogni utile supporto in merito alla corretta individuazione delle fattispecie di divieto o di esenzione. Poiché nell’effettuare i controlli in questione potrebbero essere considerati anche prodotti contenenti mercurio disciplinati da normative diverse vengono segnalati i riferimenti ad ulteriori regolamenti UE da tenere in debita considerazione (Regolamento (UE) 2012/528 concernente i prodotti biocidi, Regolamento 1223/2009 (CE) concernente i prodotti cosmetici).

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