Etichetta alimenti in commercio: proroga per l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario
Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origineda riportare nell’etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È così rubricato il Decreto 21 dicembre 2022 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta Ufficiale, G.U. Serie Generale n. 96 del 24 aprile 2023.
L’art. 26, par. 3, del Reg. UE n. 1169/2011 prevede i casi in cui sull’etichetta dei prodotti in commercio, debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato.
Il Regolamento di esecuzione UE n. 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, ha definito le modalità di applicazione dell’articolo citato.
In ambito nazionale sono stati approvati una serie di decreti che hanno disciplinato, per prodotto, le regole di indicazione in etichetta dell’origine dell’ingrediente primario utilizzato.
Si veda ad esempio, il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del riso”.
Con il Decreto in parola, vengono prorogati al 31 dicembre 2023 i regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del Reg. UE n. 1169/2011.
Le disposizioni del Decreto in parola, si applicano:
- al riso come definito dalla Legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
- alle paste alimentari di grano duro di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli artt. 9 e 12 del D.P.R. n. 187/2001;
- ai derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016;
- ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o. animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);
- a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del D.M. 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 1169/2011, destinati al consumo umano;
- carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
L’obiettivo dell’intervento è quello di continuare a garantire la sicurezza e la trasparenza verso i consumatori.