Estesa fino a 15 anni la durata dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo Pmi fino a 30.000 euro
L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha emanato il 7 gennaio 2020 una circolare (destinata alle aziende di credito associate) contenente alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) in materia di finanziamenti garantiti alle Pmi. In particolare, la Manovra dispone quanto segue:
- viene estesa fino a 15 anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo Pmi per i finanziamenti fino a 30.000 euro;
- nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020, l’impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di 15 anni;
- è stata modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%: questo non dev’essere superiore allo 0,20% aumentato del valore – se positivo – del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica;
- prorogate fino al 30 giugno 2021 le norme vigenti in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le Pmi;
- introdotta anche una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi a favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumento “Garanzia Italia” SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie a favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021;
- prevista anche la possibilità per le imprese fino a 499 dipendenti di accedere allo strumento “Garanzia Italia” a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le Pmi;
- prevista inoltre la possibilità per le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico Bancario, di accedere – fino al 30 giugno 2021 – ai finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%.
Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 contiene una norma finalizzata a modificare l’attuale meccanismo di funzionamento della “Nuova Sabatini”, prevede la ripartizione delle agevolazioni su sei annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200mila euro, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 39, comma 1, del decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).