Esito del controllo automatizzato da comunicare al contribuente solo in presenza di errori
Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato è “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”. Ne deriva che a parte i casi di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi.
Ciò si spiega con il fatto che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” oppure (in materia di tributi diretti) dal sostituto d’imposta (comma 4), e quindi sarebbe inutile comunicare al contribuente stesso i risultati del controllo automatico se non emerga alcun errore o, con riferimento all’art. 6, comma 5 , dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 2104/2017, 20431/2014 , 8137/2012 , 17369/2010 e 26361/2010 ).
Tali principi sono stati confermati da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 31 maggio 2018, n. 21089, depositata lo scorso 24 agosto.