Esigibilità IVA operazioni ante fallimento e dichiarazione IVA
Con la risposta ad interpello n. 127 del 3 giugno 2024 , viene chiarito come compilare la Dichirazione IVA in relazione alle operazioni ante fallimento.
Ogniqualvolta l’evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali.
In assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d’imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 ”Fallimento e liquidazione coatta amministrativa”, nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.
In particolare, l’istante deve presentare una dichiarazione con due moduli:
- indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020,
- e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta 2020. Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, «…occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento …in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro».
L’eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento (interpello n. 536 del 9 novembre 2020, circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 e risoluzione n. 279/Edel 12 agosto 2002).
Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l’obbligo della curatela di trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l’apertura del fallimento al fine di consentirne l’insinuazione tardiva al passivo.
Ciò premesso, la soluzione proposta dall’istante ovvero quella di annotare e liquidare l’IVA sulla base della data di emissione delle fatture attive e di ricezione delle fatture passive non appare condivisibile, in quanto si pone in contrasto con il principio espresso nella citata risposta ad interpello. Nel presupposto che, in base all’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura deve contenere l’indicazione della «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», si ritiene che, in assenza di contatori deputati alla lettura dei consumi di energia e gas alla data del fallimento, la soluzione percorribile, al fine scindere i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli successivi, sia quella di ripartire i consumi, per il lasso temporale indicato in fattura, utilizzando il criterio del pro rata temporis su base giornaliera.
Laddove, in attesa di risposta, sia già stata presentata la dichiarazione IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023, applicando i criteri di ripartizione innanzi descritti, la stessa andrà tempestivamente sostituita/integrata per non incorrere nell’errata liquidazione dell’imposta.