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Esercizio abusivo della professione di commercialista: linea dura della Cassazione

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Rischia una condanna per esercizio abusivo della professione di esperto contabile chi tiene i libri e senza l’abilitazione; rischio che aumenta anche per  truffa se si trattengono  i soldi.

Il contenzioso penale – Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha confermato la sentenza resa dal Tribunale che aveva condannato per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile, l’imputata ricorrente in Cassazione.

Si addebita a quest’ultima di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e di avere indotto in errore un cliente, trattenendo indebitamente somme che questi le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto per la complessiva somma di oltre 80.000 euro.

Secondo l’imputata ricorrente i giudici di merito si sono, infatti, fondati esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, la cui testimonianza avrebbe dovuto essere sottoposta a rigoroso vaglio critico: dalla stessa emerge che le somme corrisposte all’imputata non erano finalizzate al pagamento delle imposte, ma agli onorari per l’attività professionale svolta, il che esclude la contestata ingiustizia del profitto.

Non emerge di contro alcuna prova che l’imputata abbia trattenuto ulteriori somme di denaro corrisposte dalla parte civile per il pagamento delle imposte.

L’imputata, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto dimostrata la condotta di esercizio abusivo di una professione in quanto sosteneva, nel ricorso, che veniva delegata all’espletamento di alcuni adempimenti di natura contabile, ma una recente sentenza delle Sezioni unite ha stabilito che le condotte di tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti non integrano il reato di esercizio abusivo della professione di commercialista e di ragioniere perito commerciale, anche se svolte da chi non è iscritto in relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato e retribuito tale da creare in assenza di indicazioni diverse le apparenze di una tale iscrizione.

La sentenza della Cassazione – Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile.  Osservano i giudici di legittimità che la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all’imputata e da costei non versati, che costituiscono l’ingiusto profitto del reato. La Corte ha, peraltro, osservato che le accuse hanno trovato significativo riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che  integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 codice penale), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (cfr. sentenza n. 11545 del 15 dicembre 2011).

Ricordano i giudici di legittimità che il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 ha istituito l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti.

Alla Sezione B (Esperti contabili) dell’Albo, sono state incluse le seguenti attività: “a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari”.

Per la Corte di Cassazione la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B, consente senz’altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell’art. 348 codice penale.

É di tutta evidenza che la Cassazione con la citata sentenza ha fatto corretta applicazione di queste norme e della suindicata pronunzia, evidenziando, nel caso in esame,  gli indici sintomatici di una falsa apparenza che integra la condotta penalmente rilevante:

  1. il carattere oneroso della prestazione;
  2. la durata e risalenza del rapporto con lo studio di contabilità, iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l’imputata, radiata dall’albo nell’anno 2012;
  3. lo svolgimento dell’attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l’espletamento delle relative incombenze.

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