Esenzione IVA per importazioni e cessioni di beni anti-Covid
Con la Decisione 3 aprile 2020, n. 2020/491, la Commissione UE aveva disposto l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva connessi alle importazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti del Covid-19, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020 (termine successivamente prorogato).
L’agevolazione, in particolare, è subordinata alla destinazione delle merci alle seguenti finalità:
- distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all’importazione alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
- messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, qualora le merci restino di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all’importazione.
Successivamente l’esenzione in esame è stata prorogata:
- fino al 31 ottobre 2020, dalla Decisione della Commissione UE 23 luglio 2020, n. 2020/1101. Tale termine fu confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione 28 luglio 2020, n. 262063/RU (che aveva sostituito la precedente Determinazione 3 aprile 2020, n. 107042/RU);
- fino al 30 aprile 2021, dalla Decisione UE 28 ottobre 2020, n. 2020/1573. In merito a tale provvedimento si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 29 ottobre 2020, n. 43/2020.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 23 luglio 2021, n. 507, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per effetto delle citate proroghe al regime di esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia di Covid-19, è stata estesa anche l’applicazione temporale della richiamata Decisione n. 2020/491. Di conseguenza, può fruire del regime agevolativo in commento anche il soggetto che effettua le importazioni per conto dei soggetti legittimati, anche su mandato implicito; all’atto della successiva cessione a favore di questi ultimi, dovrà essere emessa una fattura in esenzione “ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2020/491”.
Per evidenziare in fattura elettronica il titolo di esenzione, l’Agenzia suggerisce di valorizzare il blocco “Altri dati gestionali”, compilando il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura BENECOVID e poi il campo 2.2.1.16.2 con la dicitura Esente IVA ai sensi della Decisione UE n. 2020/491.
In materia si richiamano inoltre la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2020, n. 11/E e la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9 luglio 2020, n. 19/2020.