Esenzione Imu sull’abitazione principale
Con l’ordinanza 12 aprile 2022, n. 94 , la Corte Costituzionale ha sollevato dinanzi a sé una questione di legittimità dell’art. 13, comma 2 , quarto periodo del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove stabilisce che, ai fini dell’esenzione Imu, occorre fare riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
Per i giudici delle leggi, il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma citata, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, “poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale”.
La Corte ha tra l’altro richiamato la propria sentenza n. 179/1976 sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso “si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati”.