Esenzione IMU limitata per l’anziano in ricovero
Dal 2016 opera l’esenzione totale dal prelievo IMU e TASI a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e tale esonero riguarda anche gli anziani e disabili ricoverati, se il Comune ha deliberato in tal senso. Occorre però evidenziare che l’agevolazione riguarda gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, mentre analoga agevolazione non vale qualora l’utilizzo avvenga in forza di diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione e l’esenzione IMU/TASI
Anche ai fini IMU e TASI sono stabilite alcune assimilazioni all’abitazione principale, fattispecie che per la maggior parte sono state ricalcate da analoghe previsioni già conosciute in ambito ICI.
Tali assimilazioni sono previste dal comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e vengono differenziate tra:
- assimilazioni facoltative (nel senso che sono i singoli Comuni a decidere se introdurle nei propri regolamenti, anche se in effetti si tratta di fattispecie molto frequentemente verificabili nella prassi) e
- assimilazioni obbligatorie (ossia quelle previste ex lege, che nessun comune può eliminare).
Queste assimilazione oggi offrono un vantaggio molto interessante, posto che gli immobili adibiti (o che si considerano adibiti) ad abitazione principale conferiscono il beneficio dell’esonero totale sia dal tributo principale, l’IMU, che dal tributo sui servizi, la TASI.
Tre le prima (quelle facoltative, per le quali il Comune ha facoltà di valutarne l’opportunità di una introduzione) è prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il beneficio quindi spetta solo ed esclusivamente per l’immobile che l’anziano o il disabile si tiene a disposizione, mentre mai può essere esentato l’immobile che venga “messo a reddito”. La lettera della norma fa riferimento esclusivamente all’immobile locato e non, più in generale, all’immobile che sia utilizzato ad altro titolo: pare quindi ammissibile l’esenzione nel caso di concessione in comodato.
Da notare come si faccia riferimento ai soli diritti di “proprietà ed usufrutto” ma non anche al diritto di abitazione: questo significa che qualora il coniuge superstite dovesse trasferirsi nell’istituto di ricovero, non potrebbe beneficiare di tale assimilazione (e quindi del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale), qualora fosse deliberata da parte del Comune di ubicazione dell’immobile.
Interpretazione, va detto, che presenta dei profili pratici di complicazione, posto che l’anziano ricoverato in istituto è spesso in situazione di vedovanza, quindi con ogni probabilità avrà la disponibilità dell’immobile a titolo di diritto di abitazione. La conclusione è davvero poco ragionevole, posto che non ci sono motivazioni che possano giustificare il diverso trattamento dell’immobile in proprietà, da un lato, e di quello in diritto di abitazione, dall’altro; ciò posto, il tenore letterale della norma che richiama i soli diritti di “proprietà ed usufrutto” in luogo di un più generico “possesso” lascia poco spazio a possibili interpretazioni estensive.
Va poi ricordato che nelle linee guida regolamentari pubblicate sul sito delle Finanze è escluso che il Comune possa estendere il beneficio anche nel caso in cui l’anziano trasferisca la residenza o la dimora presso un familiare. Malgrado, nei fatti, la situazione si manifesti come del tutto analoga, se l’anziano anziché presso il ricovero, si trasferisce, ad esempio, a casa del figlio per farsi accudire, benché l’immobile posseduto sia comunque non utilizzato, non sarà possibile fa valere l’assimilazione. La conseguenza è evidente: detto immobile dovrà scontare il prelievo integrale sulla base delle aliquote ordinarie deliberate dal Comune.