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Esenti Iva le prestazioni di case di cura private

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Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare contratti con strutture private non accreditate, sempreché queste ultime siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992.

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 maggio 2021, n. 339, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni di ricovero rese – in attuazione di un accordo ex art. 3, comma 2, del D.L. 18/2020 – da strutture sanitarie private non accreditate a favore di un ente ospedaliero, rientrano nel regime di esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 19), del D.P.R. 633/72.

I richiamati contratti, tuttavia, cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza (che è stato prorogato fino al 31 luglio per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021); di conseguenza, le medesime prestazioni non potranno usufruire dell’esenzione Iva di cui al n. 19) dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, una volta cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il richiamato art. 10, n. 19), del decreto Iva prevede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche o case di cura convenzionate”;
  2. con la Risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E, l’Agenzia delle Entrate precisò che l’esenzione da Iva opera esclusivamente per le cliniche e case di cura private “convenzionate”;
  3. a tal fine, sono “convenzionate” “le cliniche o case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con regioni, casse mutue, enti, ecc…, effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso cioè che le tariffe applicate siano corrispondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di convenzione con le regioni” (C.M. 14 aprile 1983, n. 40);
  4. se sono previste tariffe superiori a quelle fissate nelle convenzioni stipulate con le Regioni, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati ad Iva limitatamente all’ammontare eccedente quello delle tariffe praticate dalle Regioni stesse.

 

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