Esenti da Iva test genetici e servizi di teleassistenza infermieristica
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
L’applicabilità di tale regime di esenzione Iva è subordinata alla sussistenza congiunta di due requisiti:
- uno, oggettivo, che si sostanzia nella necessità che si tratti di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
- l’altro, soggettivo, il quale richiede che le prestazioni siano rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo specifiche norme.
Con la Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, fu chiarito che l’applicazione della norma citata dev’essere limitata “alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 26 marzo 2021, n. 215 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nel citato regime di esenzione i servizi di teleassistenza infermieristica resi attraverso una piattaforma digitale, qualora siano prestate per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione da professionisti abilitati operanti presso una struttura sanitaria e siano rese nei confronti del paziente/cliente finale.
Nell’ambito applicativo dell’esenzione rientrano inoltre i servizi di accertamento diagnostico resi attraverso un apposito test genetico, qualora si inseriscano funzionalmente in un percorso terapeutico, che vede l’intervento del patologo e dell’oncologo e/o del medico curante (Risposta 26 marzo 2021, n. 216 ).