Esenti da Iva anche i corsi di insegnamento “a distanza”
Ai fini dell’esenzione dall’Iva, non rileva la circostanza che i servizi di insegnamento vengano effettuati “a distanza” in quanto la natura delle prestazioni non muta: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 gennaio 2022, n. 25.
Anche nella situazione descritta, infatti, la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Inoltre – ha aggiunto l’Agenzia – se la sede operativa da cui sono rese tali prestazioni didattiche è localizzata nella Regione in cui i corsi sono stati accreditati perciò, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva, risulta rispettato il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
- ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 633/72, ai fini Iva sono esenti “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…)”;
- l’applicazione dell’esenzione Iva è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo.
Le prestazioni, in particolare, devono:
- essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (Circolare 18 marzo 2008, n. 22/E; art. 132 della Direttiva 2006/112/CE).
In materia si richiamano infine le Risoluzioni 15 marzo 2007, n. 53, e 18 aprile 2011, n. 47/E, e la Risposta all’istanza di interpello 4 febbraio 2021, n. 85.