Esenti da Irpef i buoni pasto erogati ai dipendenti in smart working
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Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato a favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir. Di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto ad operare, nei confronti dei citati lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro se cartacei o 8 euro se elettronici: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 febbraio 2021, n. 123.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi del richiamato art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro;
- al fine di verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia riconducibile alla categoria dei servizi di mense aziendali o in quella dei servizi sostitutivi di mensa aziendale rilevano non solo le modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche la presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande. In materia, con la Circolare 16 luglio 1998, n. 188, il Ministero delle Finanze ha qualificato come mense aziendali anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro (sull’argomento si rinvia anche alla Circolare 23 dicembre 1997, n. 326);
- l’esclusione (totale o parziale) dalla formazione del reddito imponibile è peraltro subordinata alla condizione che le prestazioni citate siano offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.
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