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Esenti da bollo le ricevute emesse dall’Asd a fronte di corrispettivi per i servizi erogati agli associati/tesserati

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Ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni.

Con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2019, n. 361, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale esenzione si applica anche con riferimento alle ricevute rilasciate da una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal Coni assoggettata alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, a fronte dell’incasso di corrispettivi per i servizi specifici erogati agli associati/tesserati. Per l’Agenzia, infatti, queste ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.

L’esenzione in esame, inoltre, si applica anche agli estratti conto corrente: l’espressione “estratti”, infatti, include anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente.

Si ricorda che l’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) dispone che per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri, le seguenti disposizioni sono applicabili, in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X:

  1. social bonus (art. 81 del Codice);
  2. imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e sugli intrattenimenti, nonché tasse sulle concessioni governative (art. 82 del Codice);
  3. detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del Codice).

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