Esente da bollo l’istanza di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica
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Le istanze presentate al Comune dai genitori per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica sono esenti dall’imposta di bollo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 aprile 2021, n. 227. Al riguardo si precisa quanto segue:
- tale conclusione si fonda sul disposto dell’art. 14 della Tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede espressamente l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo”;
- alla fattispecie in esame è inapplicabile l’art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. 642/72, ai sensi del quale è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro, per ogni foglio, per le “Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Nel caso in esame, infatti, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta l’istanza di rimborso del corrispettivo pagato, tale disposizione non trova applicazione;
- non può essere applicato neppure l’art. 5, comma 5, della richiamata Tabella B, il quale prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, tra l’altro, per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”. Tale esenzione è infatti applicabile ai casi in cui le istanze di rimborso abbiano per oggetto “qualsiasi tributo”.
Con la citata Risposta n. 227/2021, l’Agenzia ha inoltre ribadito che le esenzioni dall’imposta di bollo sono soltanto quelle previste espressamente:
- nella Tabella, allegato B, al D.P.R. 642/72;
- in specifiche disposizioni normative.
Fuori da tali ipotesi l’atto dev’essere sempre assoggettato al tributo.
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