Escluso dalla cedolare secca l’immobile C/3
Qualora, a seguito dell’accorpamento di due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all’immobile ottenuto sia stata attribuita la categoria catastale C/3, quest’ultima è esclusa dalla normativa di favore contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), la cui applicazione è stata invece estesa – ad opera dell’art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) – agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019.
La norma da ultimo citata prevede l’estensione della cedolare secca ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti stipulati nel 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni.
A tal fine:
- si deve trattare di immobili destinati ad uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (Tettoie chiuse e aperte), purché locate congiuntamente;
- per usufruire del regime opzionale, l’unità immobiliare commerciale locata deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati;
- il regime della cedolare secca non si applica ai contratti conclusi nel 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale;
- l’opzione dev’essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Per l’Agenzia delle Entrate, il regime della cedolare secca per gli immobili adibiti ad uso commerciale può essere applicato anche in sede di proroga del contratto di locazione (Risposte alle istanze di interpello 12 giugno 2020, n. 184 e 22 giugno 2020, n. 190).