Esclusi da imposizione i contributi statali alle aziende del trasporto pubblico locale
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i contributi erogati dallo Stato a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni attraverso l’apposito fondo nazionale, non costituiscono componenti positivi del reddito, e quindi sono sottratti ad imposizione diretta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 3), del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 , convertito con modifiche dalla Legge 6 febbraio 1987, n. 18 (Corte di Cassazione nn. 20111/2018, 3771/2013 e 25624/2010).
Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza n. 1351/2019, depositata lo scorso 18 gennaio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno affermato che la disposizione richiamata è tuttora in vigore, per effetto della norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 310, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).