Escluse dalla definizione agevolata delle liti le richieste del contribuente di restituzione di tributi
Non è possibile accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per le richieste del contribuente di restituzione di tributi, neppure qualora l’istanza di rimborso contenesse il riconoscimento di un’agevolazione tributaria: in tali ipotesi, infatti, non si è in presenza di un “atto impositivo” come inteso dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Tale conclusione – confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 31 maggio 2019, n. 177 – è coerente con il principio di carattere generale secondo cui, per sua natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie (in tal senso si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 6 luglio 2017, n. 16692; si veda inoltre Corte Costituzionale 13 luglio 1995, n. 321).
In materia si ricorda quanto segue:
- le controversie relative ai ruoli e alle cartelle di pagamento possono essere definite sulla base del richiamato art. 6 del D.L. n. 119/2018 soltanto quando tali atti presentano natura impositiva. Ciò si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo;
- nel caso in cui intenda accedere alla definizione agevolata in esame per la lite tuttora pendente sulla parte non interessata dalla definizione prevista dall’art. 1, commi 618–624, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il contribuente non può scomputare dall’importo lordo dovuto le somme a suo tempo versate per tale definizione. Tuttavia, la determinazione del valore della lite su cui applicare le percentuali previste dall’art. 6 dev’essere effettuata tenendo conto delle sole somme ancora in contestazione.