Esclusa la responsabilità solidale per le ritenute operate ma non versate
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è responsabile in solido: lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in applicazione del principio secondo cui la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Con la sentenza 26 marzo 2019, n. 10378, depositata lo scorso 12 aprile 2019, in particolare, i giudici di legittimità sono intervenuti in un ambito in cui si registrava un contrasto giurisprudenziale tra alcune decisioni che escludevano l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass. n. 13664/1999 e n. 12991/1999) ed altre, successive, che hanno invece costantemente affermato un principio opposto (Cass. nn. 12076/2016, 9933/2015, 19580/2014, 23121/2013, 8653/2011e 14033/2006).
Con la sentenza in commento, peraltro, la Cassazione ha precisato che le richiamate decisioni nn. 19580/2014, 23121/2013e 8653/2011 si sono pronunciate sulla diversa fattispecie in cui il sostituto aveva integralmente pagato il corrispettivo senza operare le ritenute, sulla diversa fattispecie in cui il reddito percepito non era stato dichiarato per essere stato corrisposto “in nero” e sull’ulteriore diversa fattispecie in cui la solidarietà era stata affermata con riguardo all’accertamento dell’imposta.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite, invece, il sostituto non ha versato l’acconto ma ha però operato le ritenute sul corrispettivo.
Tale situazione è sempre stata risolta dalla Suprema Corte nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (in tal senso si segnalano le citate pronunce n. 12076/2016, 9933/2015 e 14033/2006), sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’aconto fosse unica, sia per il sostituto che per il sostituito.
Senonchè le Sezioni Unite operano una distinzione sul piano civilistico tra sostituzione e solidarietà nell’imposta.