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Esclusa la detrazione se il terreno agricolo è preso in affitto dai genitori

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Ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies.1, del Tuir, sono detraibili – nella misura del 19 per cento – le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferiore ai 35 anni per il pagamento di canoni di affitto dei terreni agricoli.

La detrazione spetta nel limite di 80 euro (canone annuo 421,05 x 19% = 80) per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino ad un importo massimo di 1.200 euro (canone annuo 6.318 x 19% = 1.200). In merito a tale agevolazione, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. nel caso in cui l’importo della detrazione per i canoni di affitto sia superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e spese di produzione (art. 13 del Tuir), per la quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta secondo le modalità definite nel D.M. 11 febbraio 2008;
  2. l’agevolazione non spetta nel caso in cui il giovane imprenditore agricolo conduca un terreno preso in affitto dai genitori;
  3. ai fini della detrazione in esame, occorrono un contratto di locazione redatto in forma scritta, nonché un’autocertificazione di iscrizione alla gestione separata Inps ex SCAU.

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