Esclusa la detrazione per gli impianti di “solar cooling”
Ai sensi dell’art. 1, comma 346, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono detraibili – nel limite massimo di 60mila euro – le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- le caratteristiche dell’intervento sono indicate dall’art. 8 del D.M. 19 febbraio 2007;
- il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare Agenzia Entrate 31 maggio 2007, n. 36 , paragrafo 3.3);
- ai fini della detrazione occorre una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; in merito a tale requisito, la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E ha specificato che sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera;
- qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’Enea (Risoluzione Agenzia Entrate 7 febbraio 2011, n. 12/E );
- la detrazione non spetta per l’installazione di un impianto di “solar cooling”, cioè l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14 luglio 2008, n. 299/E);
- con la richiamata Circolare n. 7/E/2018 , è stato precisato inoltre che per gli interventi riguardanti i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione spetta per le spese sostenute per:
1. la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
2. le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono in ogni caso comprese le spese relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio, sia quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.