Esclusa da tassazione in Italia la donazione di denaro effettuata dal soggetto non residente
La donazione effettuata con bonifico da parte di un soggetto residente all’estero non è tassata in Italia, mancando il requisito della territorialità: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 310.
A tale conclusione – sostiene l’Amministrazione fiscale – occorre approdare alla luce della circostanza che il bene oggetto della donazione – cioè il denaro – non può essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato: l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni), infatti, pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l’altro, per “(…) e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; (…)”.
Il denaro, da trasferire mediante bonifico bancario, non risulta quindi tra i beni che si presumono “esistenti” nel territorio dello Stato. Si consideri inoltre che l’assegno si presume esistente nel territorio dello Stato “se l’emittente è residente nello Stato”.
In conclusione: in assenza del requisito della territorialità (in quanto il donante non è residente in Italia), il bene (denaro) non si considera esistente nel territorio dello Stato, e quindi il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.