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Errata imputazione di compensi: sanzione fissa a 250 euro

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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 599/1/24 del 14 novembre 2024, ha ritenuto legittima l’applicazione della sanzione fissa di 250 euro ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, nell’ipotesi di errata imputazione temporale di componenti reddituali senza danno erariale.

Nel caso di specie alcune fatture incassate nel 2015 erano state dichiarate per il 2024, anno di maturazione.

In linea con tale orientamento, la C.T. Prov. Bergamo (sent. n. 334/1/17 del 19 giugno 2017) aveva anticipato, seppur rispetto al reddito d’impresa, che:

  • in assenza di pregiudizio per l’Erario,
  • la violazione della competenza fiscale comporta l’applicazione della medesima sanzione fissa.

In ipotesi di dichiarazione infedele, fatto salvo quanto detto sopra, si applica la sanzione ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta nella formulazione ante D.Lgs. n. 87/2024 applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Per effetto dell’intervento del del D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è del 70% con minimo di 150 euro.

L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che fuori dalle ipotesi del comma 3 (condotte fraudolente), la sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di un terzo quando l’infedeltà deriva dall’errata imputazione al periodo d’imposta, “purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente”.

Se la violazione non ha comportato danno per l’Erario, opera la sanzione fissa di 250 euro (ultimo periodo art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 post D.Lgs. n. 158/2015).

E’ utile ricordare che ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 non possono essere punite “le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il comma 5-bis dell’art. 6 introducendo nella norma in esame la parola “concreto”.

Per effetto delle norme in commento la violazione che cagioni un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile (si veda la relazione illustrativa del Decreto di riforma delle sanzioni tributarie).

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