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Errata applicazione del regime forfetario: paga il collaboratore

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Il collaboratore-sostituito che ha applicato erroneamente il regime forfetario, ex Legge n. 190/2014, dichiarando al committente, sostituto d’imposta, di aver diritto a ricevere il compenso pieno senza applicazione di ritenute alcune, è responsabile non solo dell’errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’IVA dovuta ma anche delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle medesime.

Dunque, nessuna responsabilità per il sostituto d’imposta se ha agito con la normale diligenza.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 245/2023 .

A ogni modo, salvo quanto detto sopra per le sanzioni, è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario:

  • emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, ex art. 26, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di integrare le fatture originarie con l’IVA di rivalsa (da versare all’erario) e indicare la ritenuta d’acconto;
  • emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, ex art. 26, commi 2 e 3, del Decreto “IVA”, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’IVA di rivalsa (da versare all’erario) ed indicare la ritenuta d’acconto.

Tutto ciò premesso, nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che i compensi fatturati e percepiti dal collaboratore/sostituito nel periodo d’imposta 2021, rispetto ai quali il medesimo dovrebbe aver emesso, nel 2022, una nota di variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26, comma 1, del Decreto “IVA”, siano stati correttamente dichiarati dallo stesso collaboratore/sostituito (anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sul reddito ed IVA) e siano state corrisposte le relative imposte, interessi e sanzioni (tramite ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), il sostituto d’imposta non dovrà eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo (laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all’Agenzia delle Entrate).

Con riguardo ai compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto), il sostituto d’imposta dovrà operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti.

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