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Erogazioni liberali agli ETS: entro il 4 aprile 2024

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Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, all’art. 3, comma 4, prevede che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Al riguardo, con il D.M. 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità.

In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il citato decreto individuava quali Enti tenuti alla trasmissione dei dati:

  • le Onlus,
  • le APS,
  • le OdV,
  • le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri,
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Successivamente all’emanazione del citato decreto del 3 febbraio 2021, l’art. 26 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, nel modificare l’art. 104  del D.Lgs. n. 117/2017, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le ONLUS e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”) e non più dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle APS, delle OdV e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il D.M. MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Tale decreto, all’art. 1, ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, distinguendo:

  • gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa
  • e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente,
  • con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione
  • dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Il provvedimento del 4 marzo 2024, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato D.M. MEF del 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento.

Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’art. 1 del citato DM MEF 1° marzo 2024. Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata. Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018.

Erogazioni liberali agli ETS: comunicazione all’Anagrafe tributaria
Soggetti obbligati alla trasmissione
  • A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2023, i soggetti di cui all’articolo 1 del DM MEF 1° marzo 2024 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste dal decreto del MEF  1° marzo 2024, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018.
Termini delle trasmissioni 
  • Ai sensi dell’articolo 1 del DM MEF del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al  provvedimento è il medesimo previsto dall’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
  • Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del DM MEF del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.
Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali
  • Viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
  • Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018.
Rinvio ai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
  • Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento vengono confermate tutte le disposizioni previste dal:
    • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018
    • e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021. 

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