Entro oggi spesometro ed esterometro
Per effetto della proroga disposta dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, è slittato ad oggi – 30 aprile – il termine per lo spesometro, cioè la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (art. 21, comma 1 (dl002010053100078ar0018ac001a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
All’adempimento sono tenuti i soggetti passivi Iva, fatta eccezione per:
- coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e i “contribuenti minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
- i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento da ultimo citato);
- le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome, ma soltanto per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Sempre oggi, 30 aprile, scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 2019 (cosiddetto “esterometro”, di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
Tale termine è stato fissato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- sono tenuti a comunicare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, emesse nel mese di riferimento, gli operatori Iva obbligati all’emissione della fatturazione elettronica;
- l’obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
- la comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel mese di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.