Entro oggi la prima rata dell’IMU
Scade oggi, 16 giugno, il termine di versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022.
L’imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.
Il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente, mediante il modello F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3914: terreni;
- 3916: aree fabbricabili;
- 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale;
- 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;
- 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.
Debuttano quest’anno le novità apportate con la Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, intervenute a risolvere definitivamente l’annosa questione del pagamento dell’IMU nel caso di coniugi residenti in Comuni diversi.
Ai sensi del novellato art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), “(…) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (…)”.
La nuova linea di azione si applica a partire dall’acconto IMU 2022.
Con la Risposta all’interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022, n. 5-07902, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti chiarito che la norma modificativa della Legge di Bilancio 2020 non ha natura interpretativa: vale a dire che non è retroattiva bensì innovativa e, di conseguenza, dispone solo per l’avvenire (appunto dall’acconto in scadenza il 16 giugno 2022).